Devo pagare la tassa SIAE quando installo un monitor all’interno della mia attività commerciale?
La tassa SIAE viene pagata dalle attività commerciali quando si trasmette della musica o dei contenuti audio protetti dal diritto d’autore.
La domanda che giustamente sorge spontanea è: “Alessandro devo pagare la tassa se utilizzo un monitor? Se sto pagando la tassa devo pagare di più?”
E’ doveroso prima di tutto fare una precisazione.
Il sito web SIAE dichiara: “SIAE rilascia licenze per l’utilizzo di musica come sottofondo in esercizi commerciali quali, ad esempio, supermercati, negozi d’abbigliamento, di oggettistica e sale giochi.
La diffusione del repertorio può avvenire con radio, televisori, lettori CD, etc. con funzione di semplice sottofondo accessorio, non connesso direttamente con l’attività dell’esercizio.
Per la musica di sottofondo, il compenso per il diritto d’autore si corrisponde tramite un abbonamento forfettario annuale o periodico, calcolato in base alla tipologia e al numero di apparecchi utilizzati e alla superficie del locale in cui viene diffusa la musica.
Nota bene: dalla licenza per musica di sottofondo sono escluse le altre tipologie di utilizzo che possono avere luogo negli esercizi commerciali come, ad esempio, gli eventi musicali, spettacoli, etc.”
La tassa è quindi rivolta a tutelare le opere protette dal diritto d’autore. SIAE è dalla parte di chi crea, come recita lo slogan presente nel logo.
Da ciò deduco che se all’interno del tuo monitor vuoi visualizzare contenuti che riguardano tuoi prodotti/servizi, come nel caso della foto del cornetto o il menù del giorno con materiale che non è coperto dal diritto d’autore, la tassa SIAE non è dovuta.
Se già stai pagando la tassa SIAE, sarai coperto anche per quanto riguarda la parte di diffusione di video non coperti dal diritto d’autore.
Se non stai pagando la tassa SIAE e vuoi visualizzare contenuti protetti dal diritto d’autore come un video musicale, a quel punto devi pagare la SIAE.
Ti ricordo che evadere il pagamento della tassa SIAE quando dovuta è illegale, quindi informati bene.
Non essendo un professionista in materia ed essendo la legislazione in materia molto complessa, per maggiori informazioni ti invito a rivolgerti agli Uffici SIAE territoriali oppure ad utilizzare i servizi online sul sito ufficiale SIAE premendo qui.
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